Ogni incentivo pubblico a un'impresa è un aiuto di Stato e, in via di principio, l'Unione europea lo vieta (art. 107 TFUE), salvo eccezioni. Le agevolazioni lecite passano da tre vie: de minimis (piccoli importi esenti, fino a 300.000 euro in 3 anni), esenzione GBER entro massimali, o notifica preventiva alla Commissione. La grandezza chiave è l'intensità di aiuto.
Un aiuto di Stato è un vantaggio economico selettivo concesso a un'impresa con risorse pubbliche. L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE lo vieta in linea di principio, perché falsa la concorrenza, salvo le eccezioni previste [1].
Un sostegno è aiuto di Stato solo se ricorrono quattro criteri insieme: origine da risorse statali o pubbliche; vantaggio economico per l'impresa; selettività (favorisce solo alcune imprese o produzioni); incidenza sugli scambi tra Stati membri. Se anche uno solo manca, non è aiuto di Stato: è il caso di una misura fiscale generale come l'iperammortamento, aperta a tutte le imprese [1].
Un'agevolazione può essere concessa legalmente per una di tre strade: il de minimis, l'esenzione GBER o la notifica preventiva alla Commissione. Le prime due non richiedono notifica, la terza sì [2][3].
Il de minimis (Reg. UE 2023/2831) copre gli importi piccoli, fino a 300.000 euro in tre anni per impresa unica, senza notifica [3]. L'esenzione GBER (Reg. UE 651/2014) copre categorie ampie di aiuti — ricerca e sviluppo, aiuti regionali, PMI, formazione, energia — entro massimali e intensità predefiniti, con la sola comunicazione [2]. Sopra le soglie GBER, o fuori dalle categorie ammesse, scatta l'obbligo di notifica preventiva (art. 108 TFUE), con un'istruttoria caso per caso della Commissione [2][4].
Il de minimis è il regime che permette allo Stato di concedere aiuti di piccola entità senza autorizzazione UE. Il massimale è di 300.000 euro per impresa unica su una finestra mobile di tre anni, elevato dai precedenti 200.000 [3].
Impresa unica significa che si sommano gli aiuti ricevuti da tutte le società collegate da rapporti di controllo: è un punto che sfugge spesso ai gruppi. Molte agevolazioni fiscali all'innovazione — come la detrazione potenziata per chi investe in startup — vivono dentro questo contenitore giuridico, e ogni nuovo aiuto de minimis consuma il plafond disponibile [3].
L'intensità di aiuto è l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto (GBER, art. 2). È il parametro che dice quanto di un investimento può essere coperto da fondi pubblici [2].
Esempio: a fronte di un investimento ammissibile di 200.000 euro con un contributo di 80.000, l'intensità è del 40%. Il GBER fissa, per ogni categoria, un'intensità massima, spesso con maggiorazioni per le piccole e medie imprese (tipicamente +10 o +20 punti). Superata la soglia, il regolamento non si applica più e serve la notifica [2].
Sì, ma entro limiti. Per verificare il rispetto delle soglie si considera l'importo totale degli aiuti pubblici destinati alla stessa attività o progetto (GBER, art. 8) [2].
Aiuti che coprono gli stessi costi ammissibili si cumulano solo fino all'intensità massima più alta applicabile; il de minimis si cumula con il GBER, purché non si superi l'intensità GBER sugli stessi costi. In pratica, prima di sommare due incentivi va sempre verificato quale base giuridica usano e se insistono sugli stessi costi [2][3].
Perché ogni bando o incentivo dichiara la propria base giuridica — de minimis, GBER o regime notificato — e quella scelta determina quanto si può ricevere, cosa si può cumulare e cosa va dichiarato. Leggere quella riga è il primo passo per non trovarsi con un aiuto revocato [2][3].
Conoscere il proprio plafond de minimis residuo, in particolare, evita di richiedere agevolazioni che sforerebbero il tetto dei 300.000 euro: un controllo che facciamo a monte su ogni pratica.
Guida a cura di Riccardo Rocchi per RATIO Advisory. Analisi basata sulle fonti normative primarie; ogni caso va verificato sulla situazione specifica dell'impresa.
Fonti principali: [1] art. 107 TFUE; [2] Reg. (UE) 651/2014 (GBER), artt. 2, 4, 8; [3] Reg. (UE) 2023/2831 (de minimis); [4] Commissione europea — Concorrenza, Aiuti di Stato.