Sì, ma a condizioni precise: il software di intelligenza artificiale rientra nell'iperammortamento 2026 solo se è capitalizzato come bene immateriale (quindi non in SaaS/abbonamento), rientra nell'Allegato V, è interconnesso al processo produttivo e strumentale ad esso, con perizia asseverata e certificazione contabile. La maggiorazione arriva fino al +180% del costo.
Sì, ma solo se rispetta cinque condizioni cumulative: appartenenza all'Allegato V della Legge di Bilancio 2026, interconnessione al sistema di gestione della produzione, strumentalità al ciclo produttivo, capitalizzazione come bene immateriale (no SaaS) e perizia tecnica asseverata con certificazione contabile [1][3]. Se anche una sola condizione manca, il bene non è agevolabile.
L'AI è citata esplicitamente nell'Allegato V alle voci 13, 14, 15 e 25: AI e machine learning a garanzia della qualità del processo, produzione automatizzata e intelligente, AI generativa/LLM, agentica, MLOps, manutenzione predittiva e process mining. Il software può essere agevolato anche stand-alone, senza acquistarlo insieme a un macchinario.
Perché un canone SaaS o cloud è un costo d'esercizio, non un bene ammortizzabile iscritto nell'attivo: senza un bene capitalizzato non esiste la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione [3][14]. È agevolabile solo il software acquistato in proprietà o in licenza d'uso pluriennale, oppure sviluppato internamente e capitalizzato.
Conseguenza pratica: la stessa soluzione AI passa da non agevolabile ad agevolabile cambiando come viene contrattualizzata — da SaaS a licenza on-premise o pluriennale — e dove viene agganciata, cioè interconnessa al processo produttivo e non al back-office. La capitalizzazione segue l'OIC 24 (voce B.I.3), con ammortamento sistematico [14].
È una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile ai fini IRES/IRPEF (non IRAP), spalmata sugli ammortamenti: non è un credito d'imposta e non si compensa in F24 [1]. Le aliquote (comma 427): +180% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, +100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, +50% oltre 10 e fino a 20 milioni; oltre 20 milioni nessuna maggiorazione.
Esempio: un investimento di 100.000 euro genera un costo fiscale di 280.000 euro; con IRES al 24% il risparmio è di circa 43.200 euro, pari a circa il 43% dell'investimento, distribuito lungo il periodo di ammortamento.
Per il 2026 la perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti i beni, senza soglie di esenzione (DM 7/5/2026, art. 6), affiancata dalla certificazione contabile del revisore legale [6]. Attenzione: la vecchia soglia di 300.000 euro con autodichiarazione riguardava il credito d'imposta 4.0/5.0, non l'iperammortamento 2026.
Gli investimenti sono ammissibili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 [1]. La gestione passa dallo sportello GSE (attivo dal 12 giugno 2026) con tre comunicazioni: preventiva o di prenotazione, conferma con acconto di almeno il 20%, completamento entro il 15 novembre 2028 [7]. Il vincolo Made in EU è stato abrogato (DL 38/2026, art. 7): i beni sono agevolabili a prescindere dall'origine, tranne i moduli fotovoltaici [4].
È un punto aperto. I beni realizzati in economia sono agevolabili se capitalizzati al costo di produzione, inclusa la manodopera diretta documentata (artt. 109-110 TUIR), per analogia con la Circolare 4/E/2017 [9][11]. Tuttavia il caso non è stato ri-esplicitato nei provvedimenti 2026: prima di usarlo come garanzia commerciale è prudente presentare interpello.
Guida a cura di Riccardo Rocchi per RATIO Advisory. Analisi basata sulle fonti normative primarie; ogni caso va verificato sulla situazione specifica dell'impresa.
Fonti principali: [1] L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), commi 427-436; [3] Allegato V; [4] DL 38/2026 art. 7; [6] DM MIMIT-MEF 7/5/2026; [7] Decreto direttoriale MIMIT 10/6/2026; [9] Circolare AdE 4/E/2017; [11] art. 110 TUIR; [14] OIC 24.