La PMI innovativa è una piccola o media impresa già consolidata, senza limiti di età, iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Richiede bilancio certificato e almeno 2 requisiti di innovazione su 3, e dà accesso a incentivi per chi investe (30%), Fondo di Garanzia PMI ed equity crowdfunding.
La PMI innovativa è una società di capitali di qualsiasi età, già avviata, che innova ed è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese. Introdotta dal D.L. 3/2015 (art. 4), eredita gran parte delle agevolazioni della startup innovativa, ma senza limiti di tempo, finché mantiene i requisiti [1][2].
Rispetto alla startup innovativa non ha limiti di età né tetto ai ricavi oltre la soglia PMI, e può distribuire utili; in cambio le è richiesto il bilancio certificato. È lo status di destinazione naturale alla scadenza dello status di startup [2][5].
Servono requisiti oggettivi — società di capitali che sia una PMI ai sensi UE, ultimo bilancio certificato, azioni non quotate, non già iscritta come startup — e almeno 2 requisiti soggettivi su 3: spese in R&S e innovazione uguali o superiori al 3%, personale qualificato, oppure titolarità di un brevetto o software registrato [2].
La qualifica di PMI segue la Raccomandazione UE 2003/361/CE: meno di 250 occupati e fatturato non superiore a 50 milioni di euro oppure attivo non superiore a 43 milioni [3]. I tre requisiti soggettivi sono: spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; almeno un quinto della forza lavoro composto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori (oppure un terzo con laurea magistrale); titolarità o licenza di almeno una privativa industriale o di un software registrato [2]. La soglia è più severa di quella della startup, che ne richiede 1 su 3.
I principali: incentivi fiscali per chi investe (detrazione IRPEF o deduzione IRES del 30% in regime ordinario), accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia PMI, equity crowdfunding tramite portali, deroghe al diritto societario, esonero dall'imposta di bollo e servizi di internazionalizzazione ICE [1][4].
Attenzione all'esonero bollo: restano comunque dovuti i diritti di segreteria e il diritto annuale camerale, a differenza delle startup [1]. Il punto più delicato riguarda però l'incentivo agli investitori, cambiato dal 2025 (vedi sotto).
No. La detrazione IRPEF de minimis del 50% per chi investe in PMI innovative è cessata il 31 dicembre 2024 (art. 31, comma 3, L. 193/2024). Dal 2025 per le PMI innovative resta solo il 30% ordinario; il nuovo 65% è riservato esclusivamente alle startup innovative, non alle PMI [2][5].
È un errore diffuso: molte fonti secondarie estendono il 65% alle PMI innovative o lo attribuiscono alla Legge di Bilancio, mentre deriva dall'art. 31 della L. 193/2024 [5][6]. Per gli investimenti de minimis effettuati fino al 2024, l'eventuale eccedenza di detrazione si trasforma in credito d'imposta utilizzabile negli anni successivi (L. 162/2024, "legge Centemero") [7].
L'iscrizione avviene con domanda telematica alla Camera di Commercio (modello S2 con autocertificazione del legale rappresentante e certificazione del bilancio), che porta all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Ogni anno va confermato il mantenimento dei requisiti, aggiornando i dati entro il 30 giugno [2][8].
I costi sono contenuti: circa 90 euro di diritti di segreteria, con esonero dall'imposta di bollo nei primi cinque anni [8]. La conferma annuale va depositata entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (7 in caso di proroga). La decadenza scatta entro 60 giorni dalla perdita di un requisito — quando l'impresa scende sotto 2 dei 3 indicatori, perde la qualifica di PMI o salta la certificazione del bilancio — con cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale; il mancato deposito della dichiarazione annuale è equiparato alla perdita dei requisiti [2].
Dipende dalla fase dell'impresa. La startup innovativa è per aziende giovani (status da 3 fino a 9 anni), richiede 1 requisito su 3 e offre incentivi più forti ma a tempo; la PMI innovativa è per imprese mature, senza limiti di tempo, con 2 requisiti su 3 e bilancio certificato. Spesso sono due tappe della stessa crescita [2][5].
Quando lo status di startup scade — per tempo o perché l'impresa è cresciuta oltre le soglie — se ne ricorrono i requisiti si può passare a PMI innovativa senza perdere i benefici: è l'uscita morbida e il percorso di crescita naturale [5].
Guida a cura di Riccardo Rocchi per RATIO Advisory. Analisi basata sulle fonti normative primarie; ogni caso va verificato sulla situazione specifica dell'impresa.
Fonti principali: [1] MIMIT — PMI innovative; [2] D.L. 3/2015, art. 4 (conv. L. 33/2015); [3] Raccomandazione UE 2003/361/CE; [4] D.L. 179/2012, artt. 29 e 29-bis; [5] L. 193/2024, art. 31 (riforma 2024-25); [6] MIMIT — incentivi de minimis; [7] L. 162/2024, art. 2 (legge Centemero); [8] Camera di Commercio di Torino — iscrizione PMI innovative.