Il credito d'imposta per Incubatori e Acceleratori Certificati premia chi investe nel futuro dell'innovazione italiana. È riservato agli incubatori e acceleratori certificati iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese (ex art. 25 DL 179/2012) che immettono capitale di rischio in start-up innovative, direttamente o tramite OICR e società che investono prevalentemente in start-up. L'agevolazione riconosce un credito d'imposta pari all'8% dell'investimento effettuato, fino a un massimo di 500.000 euro per periodo d'imposta per ciascun beneficiario. L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni: è quindi pensato per operazioni di equity stabili, non speculative. La domanda si presenta via PEC, con modulo firmato digitalmente dal legale rappresentante; lo sportello è aperto dal 30 marzo 2026 e resta attivo a domanda continua fino a esaurimento delle risorse, quindi conta la tempestività. L'agevolazione opera in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831), con un tetto di 300.000 euro di aiuti su tre esercizi: un vincolo da monitorare per chi ha già ricevuto altri aiuti de minimis. È un'opportunità di nicchia ma ad alto valore strategico: trasforma l'attività di investimento in start-up, core business di un incubatore, in un risparmio fiscale immediato, migliorando il rendimento netto del portafoglio e rafforzando il ruolo dell'incubatore nell'ecosistema dell'innovazione.
Il credito d'imposta per Incubatori e Acceleratori Certificati è una misura MIMIT riservata agli incubatori e acceleratori certificati ex art. 25 DL 179/2012. Riconosce un credito d'imposta pari all'8% del capitale di rischio investito in startup innovative, fino a 500.000 € di investimento agevolabile per periodo d'imposta. Sportello attivo dal 30 marzo 2026, a domanda continua.
Il beneficiario deve soddisfare una serie di condizioni precise, tutte verificabili prima di presentare domanda.
Soggetti ammessi:
Condizioni soggettive obbligatorie:
Settori: Non sono indicati settori specifici ammessi o esclusi per il beneficiario. Per effetto del regime de minimis (Reg. UE 2023/2831), è escluso il settore agricolo primario (Allegato I TFUE), ma tale esclusione è di fatto irrilevante: il beneficiario è per definizione un incubatore/acceleratore, non un produttore agricolo.
Dimensione aziendale: Nessun limite dimensionale PMI esplicito. Possono accedere incubatori di qualsiasi dimensione, purché certificati e in possesso dei requisiti sopra elencati.
Il bando non finanzia "spese" nel senso classico del termine. Il credito d'imposta si calcola sull'investimento nel capitale di rischio di startup innovative, che rappresenta l'oggetto dell'agevolazione.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Forma dell'agevolazione | Credito d'imposta |
| Percentuale | 8% fisso sull'investimento agevolabile |
| Investimento agevolabile massimo | 500.000 € per periodo d'imposta per beneficiario |
| Credito d'imposta massimo ottenibile | 40.000 € per periodo d'imposta (8% di 500.000 €) |
| Regime | De minimis — Reg. UE 2023/2831 |
| Plafond de minimis | 300.000 € su tre esercizi fiscali consecutivi |
| Durata minima investimento | 3 anni |
Investimenti agevolabili: Il credito si applica agli apporti di capitale di rischio (equity) in startup innovative effettuati:
Nota sul plafond de minimis: Chi ha già ricevuto altri aiuti in regime de minimis negli ultimi tre esercizi fiscali deve verificare il residuo disponibile prima di presentare domanda.
La procedura è interamente digitale e si svolge tramite Invitalia, gestore operativo della misura per conto del MIMIT.
Canale: PEC all'indirizzo dedicato Invitalia — creditoimpostaincubatori@postacert.invitalia.it
Documentazione: Modulo di domanda firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'incubatore/acceleratore.
Tempistiche:
Utilizzo del credito: Una volta riconosciuto, il credito d'imposta viene utilizzato in compensazione tramite modello F24. L'Agenzia delle Entrate interviene in questa fase a valle del riconoscimento da parte di Invitalia/MIMIT.
Basi normative: art. 32 L. 193/2024; DM interministeriale MIMIT-MEF 26 maggio 2025 (GU Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2025); Decreto Direttoriale MIMIT 13 marzo 2026; art. 25 DL 179/2012.
La dotazione annua della misura è di circa 1,8 milioni di euro. Lo sportello opera a domanda continua: non esiste una data di chiusura fissa e le risorse restano disponibili fino a esaurimento. Sul fronte strategico, questa agevolazione trasforma l'attività di investimento in startup — che è il core business di un incubatore certificato — in un risparmio fiscale diretto e immediato, migliorando il rendimento netto del portafoglio senza modificare la strategia di investimento. Non richiede nuove spese: premia quelle già pianificate.
No. Il requisito di certificazione ex art. 25, comma 5, DL 179/2012 e l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese sono condizioni di ammissibilità del beneficiario.
Il credito opera in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831), con un plafond di 300.000 € su tre esercizi fiscali.
Sì. L'investimento agevolato deve essere mantenuto per almeno tre anni. È quindi una misura pensata per operatori con una logica di portafoglio stabile, non per operazioni speculative di breve periodo.
Questo bando è uno strumento di nicchia ad alto valore ma con requisiti tecnici precisi: certificazione, verifica de minimis, calcolo dell'investimento agevolabile, rispetto del vincolo triennale. Un errore in fase di domanda o una posizione de minimis non monitorata possono rendere inefficace l'intera operazione.
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