Chi investe nel capitale di una startup innovativa può detrarre dalle proprie imposte fino al 65% di quanto versa (regime de minimis) o il 30% in regime ordinario. Per le PMI innovative resta il 30%: il de minimis è cessato a fine 2024. Valgono tetti, un vincolo di mantenimento di tre anni e precise condizioni.
Chi investe nel capitale di una startup innovativa può portare in detrazione IRPEF fino al 65% della somma investita in regime de minimis, oppure il 30% in regime ordinario (detrazione IRPEF o deduzione IRES). I due regimi sono alternativi sullo stesso investimento [1][2].
Il 65% si applica dal 1° gennaio 2025 (L. 193/2024, art. 31) alle sole startup innovative, fino al terzo anno di iscrizione, su un investimento massimo di 100.000 euro l'anno da mantenere per almeno tre anni [1][3]. Il 30% ordinario non ha quel tetto ma segue le condizioni generali sugli aiuti di Stato (regime GBER) e vale fino a cinque anni dall'iscrizione [2].
Per le PMI innovative resta oggi solo la detrazione ordinaria del 30%. La detrazione de minimis del 50% è cessata il 31 dicembre 2024 e non è stata rinnovata [3].
È un equivoco frequente: molte fonti estendono il nuovo 65% anche alle PMI innovative, ma la legge lo riserva alle sole startup. Per le PMI innovative, dal 2025, l'unico incentivo agli investitori è il 30% ordinario [3].
Con il regime de minimis al 65%, un investimento di 100.000 euro in una startup innovativa genera una detrazione IRPEF di 65.000 euro. Con il 30% ordinario, la stessa cifra darebbe 30.000 euro [1][2].
Se la detrazione supera l'imposta lorda dovuta nell'anno, l'eccedenza non va persa: si trasforma in credito d'imposta utilizzabile nei periodi successivi (L. 162/2024, legge Centemero) [5]. È una tutela importante per gli investitori con capienza fiscale limitata.
L'investimento va mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio. Inoltre non deve generare una partecipazione qualificata superiore al 25% e l'investitore non può essere anche un fornitore rilevante della società [1][3].
In dettaglio: la detrazione non spetta se l'investimento porta a superare il 25% del capitale o dei diritti di governance, né se l'investitore fornisce alla società servizi per oltre il 25% dell'investimento stesso (L. 193/2024, art. 31) [3]. Il regime de minimis, inoltre, consuma il plafond di 300.000 euro in tre anni dell'impresa che riceve l'investimento [4].
La startup o PMI attesta di non superare il proprio plafond de minimis nel triennio; la procedura passa dalla piattaforma del MIMIT, che rilascia una certificazione (codice COR). L'investitore conserva la documentazione e porta la detrazione in dichiarazione [4].
La scelta tra 65% de minimis e 30% ordinario va fatta caso per caso, valutando la capienza fiscale, il plafond disponibile e l'orizzonte dell'investimento. Le regole generali su de minimis e aiuti di Stato sono spiegate nella guida dedicata agli aiuti di Stato.
Guida a cura di Riccardo Rocchi per RATIO Advisory. Analisi basata sulle fonti normative primarie; ogni caso va verificato sulla situazione specifica dell'impresa.
Fonti principali: [1] D.L. 179/2012, art. 29-bis (de minimis startup); [2] D.L. 179/2012, art. 29 (regime ordinario); [3] L. 193/2024, art. 31 (riforma 2024-25); [4] Reg. (UE) 2023/2831 e MIMIT — incentivi de minimis; [5] L. 162/2024, art. 2 (legge Centemero).