L'iperammortamento 2026 non è un credito d'imposta: è una maggiorazione del costo deducibile fino al +180%, che abbatte l'IRES lungo gli ammortamenti. Vale per macchinari, software e AI interconnessi ai processi produttivi, per tutte le imprese italiane senza limiti di settore o dimensione, sugli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Non è un click-day.
È l'incentivo che fa "pesare di più" i tuoi investimenti in macchinari e tecnologia quando calcoli le imposte. Compri un bene e, ai soli fini fiscali, è come se ti fosse costato fino a quasi il triplo: così deduci di più e paghi meno IRES o IRPEF [1].
Non ricevi soldi e non ottieni un credito da usare in F24. È una maggiorazione del costo deducibile: il beneficio arriva come minori imposte, spalmate lungo l'ammortamento del bene, ed è proporzionale all'aliquota fiscale effettiva della tua impresa. Non rileva ai fini IRAP.
In tre mosse:
La maggiorazione si applica a scaglioni di investimento (comma 427) [1]:
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | +180% |
| Da 2,5 a 10 milioni | +100% |
| Da 10 a 20 milioni | +50% |
| Oltre 20 milioni | nessuna maggiorazione |
Il tetto è di 20 milioni di euro di investimento agevolabile per anno per impresa. È un tetto sull'investimento, non un contributo massimo erogato.
Esempio. Investi 100.000 euro in un macchinario. Con il +180%, ai fini fiscali è come averne spesi 280.000. A un'IRES del 24% risparmi circa 43.200 euro di imposte — circa il 43% dell'investimento — distribuiti negli anni dell'ammortamento.
Attenzione alle cifre che girano online: si leggono "220%" e "230%". Non esistono nel testo di legge. Il massimo verificato è 180%, e vale solo sui primi 2,5 milioni.
Possono accedere tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale: dalla micro impresa alla grande azienda [1]. Non esistono codici ATECO esclusi.
Esclusi: liberi professionisti e lavoratori autonomi non costituiti in forma d'impresa (la misura è riservata ai titolari di reddito d'impresa) e i contribuenti forfettari.
Ci sono poi due condizioni che quasi nessuno cita, ma che stanno nel comma 428 e bloccano l'accesso [1]:
Sono i due punti su cui vediamo più spesso arenarsi le pratiche: una comunicazione GSE inviata da un'impresa non in regola non produce effetti.
Due famiglie di investimenti [1]:
Il software in abbonamento non vale. Un canone SaaS o cloud è un costo d'esercizio, non un bene capitalizzato: senza un bene iscritto all'attivo non c'è la base su cui calcolare la maggiorazione [3]. Agevolabile solo il software in proprietà, in licenza pluriennale, o sviluppato e capitalizzato.
Il testo originario limitava l'agevolazione ai beni prodotti in UE o SEE. L'art. 7 del DL 38/2026 (convertito con L. 88/2026) ha soppresso quelle parole, con effetto retroattivo sugli investimenti dal 1° gennaio 2026 [2]. Macchinari, hardware e software di origine extra-UE sono oggi pienamente agevolabili.
Molte fonti secondarie e schede di competitor riportano ancora il vincolo: se l'hai letto da qualche parte, è una pagina non aggiornata. L'unica eccezione superstite riguarda i moduli fotovoltaici per la sola componente energetica.
No. Non c'è una graduatoria, non c'è un fondo che si esaurisce, non c'è nessuna allocazione "in ordine cronologico": è una misura fiscale automatica ad accesso per comunicazione. Chi ti mette fretta con l'esaurimento delle risorse sta descrivendo un'altra misura.
Si accede dalla piattaforma GSE (Area Clienti, con SPID), aperta dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 [4]. La sequenza è questa [3]:
A queste si aggiungono le comunicazioni periodiche obbligatorie: entro il 20 gennaio e il 30 giugno di ogni anno, fino al termine di fruizione. Il mancato invio nei termini fa saltare il perfezionamento della procedura.
Dov'è la vera urgenza. Non nella scadenza del 30 settembre 2028, che è lontana. È nei 60 giorni: quando arriva l'ok del GSE devi già avere l'acconto versato e i contratti chiusi. Chi pianifica l'acquisto senza aver preparato prima documentazione e fornitori rischia di perdere la finestra — non per un click-day, ma per un documento mancante.
Sì. La misura non è un aiuto di Stato ex art. 107 TFUE (è fiscale, generale e automatica): non erode il plafond de minimis e non ha esclusioni settoriali [1].
La regola sta nel comma 431: è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee sui medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e non porti a superare il costo sostenuto. E soprattutto — dato operativo decisivo — la base di calcolo si assume al netto delle altre sovvenzioni ricevute sugli stessi costi. È il punto che cambia i conti quando si cumula con un bando a fondo perduto.
Incompatibilità espressa: la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano dell'art. 1, comma 446, della L. 207/2024. Sullo stesso investimento si sceglie: o l'uno o l'altro.
Sì, ma con un effetto differito. Se non hai reddito imponibile nell'esercizio, la maggiorazione genera una perdita fiscale più alta, riportabile negli esercizi successivi secondo le regole ordinarie. Il beneficio non si perde: si rinvia.
È un aspetto da mettere sul tavolo nella pianificazione finanziaria, non da scoprire dopo. Trattandosi di una super-deduzione e non di un credito compensabile in F24, chi è strutturalmente incapiente ne ricava molto meno di quanto suggerisca il "43%" dell'esempio.
Due documenti, obbligatori entrambi [3]:
Il punto più frequentemente contestato in fase di controllo è l'interconnessione: il bene deve scambiare dati con i sistemi aziendali tramite protocolli documentati ed essere identificato univocamente. Va attestato in perizia, non dato per sottinteso.
Attenzione anche al recapture (comma 432): se cedi il bene o lo sposti in una struttura produttiva estera prima della fine dell'ammortamento, perdi le quote residue — salvo sostituirlo, nello stesso periodo d'imposta, con un bene nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.
Le regole della misura restano queste, ma l'AI ha condizioni sue: rientra nell'Allegato V alla lettera dd) con cinque tipologie, e va capitalizzata, interconnessa e strumentale al ciclo produttivo — il che mette fuori gioco gran parte dei tool in abbonamento.
L'abbiamo trattata a parte, con la checklist delle condizioni e cosa serve in perizia: La tua automazione AI è agevolabile? La checklist (Rayer Group) e, per il lato contrattuale e di fatturazione, Iperammortamento 2026 e software AI: guida operativa.
Verificare l'ammissibilità del bene, costruire la sequenza documentale e coordinare perizia asseverata e certificazione contabile sono passaggi che richiedono metodo, non improvvisazione. E la finestra dei 60 giorni non perdona chi arriva impreparato.
RATIO Advisory supporta le imprese italiane nell'accesso alla finanza agevolata: dall'analisi di ammissibilità alla gestione della pratica fino al completamento.
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Guida a cura di Riccardo Rocchi per RATIO Advisory. Analisi basata sulle fonti normative primarie; ogni caso va verificato sulla situazione specifica dell'impresa.
Fonti principali: [1] L. 30/12/2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 e Allegati IV-V — Normattiva; [2] DL 27/3/2026 n. 38, art. 7 (conv. L. 22/5/2026 n. 88) — abrogazione del vincolo "Made in EU"; [3] DM interministeriale MIMIT-MEF 7/5/2026 — modalità attuative; [4] Decreto direttoriale MIMIT 10/6/2026 — termini, modelli e comunicazioni GSE.
Materiale informativo a cura di RATIO Advisory. Non costituisce consulenza fiscale personalizzata: per il caso concreto valutiamo insieme la situazione specifica.